IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 12 gennaio  1991,  n.  13,  recante  «Determinazione
degli atti amministrativi da adottarsi nella forma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica»; 
  Visto il  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplina la concessione della
bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre  1976,
n. 846, recante «Assegnazione e concessione di Bandiere di  guerra  a
reparti di nuova costituzione dell'Esercito»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n.
861, recante «Assegnazione e concessione della Bandiera di  guerra  a
battaglioni dell'Arma dei carabinieri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000,  n.
121, con il quale e' stato emanato il  regolamento  sulla  disciplina
dell'uso delle  bandiere  della  Repubblica  italiana  e  dell'Unione
europea da parte delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare; 
  Considerata l'opportunita' di concedere la Bandiera  di  guerra  al
Gruppo d'intervento speciale dell'Arma dei carabinieri; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa; 
 
                              Decreta: 
 
  E' concessa la Bandiera di guerra al Gruppo  d'intervento  speciale
dell'Arma dei carabinieri. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 aprile 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                       Guerini, Ministro della difesa